Sandra D’Agostino è ricercatore ISFOL. Si occupa prevalentemente di apprendistato da oltre dieci anni ed è attualmente coordinatore del progetto omonimo che assicura le attività di monitoraggio e assistenza tecnica al Ministero del lavoro, oltre a svolgere attività di ricerca anche a livello internazionale. È autrice di numerosi articoli di approfondimento sul tema dell'apprendistato e, più in generale, sul sistema di formazione professionale e sul ruolo formativo delle imprese.
Secondo la Sua esperienza, quale linea di apprendistato potrebbe garantire un contributo valido per la preparazione al lavoro?
L’apprendistato nasce storicamente come contratto formativo. La sua definizione nel linguaggio prettamente giuridico è di “contratto a causa mista”, proprio a indicare un rapporto contrattuale in cui allo scambio tradizionale - fra datore di lavoro e lavoratore - di salario con lavoro si aggiunge uno scambio ulteriore fra formazione e minor salario. Infatti, l’apprendistato pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di formare l’apprendista; in cambio, il datore di lavoro gode di una riduzione del costo di lavoro, in termini di agevolazioni contributive e di minor salario corrisposto al giovane.
Questa definizione di apprendistato è rinvenibile già nella legge quadro del 1955 e corrisponde ad una “idea” di apprendistato che è condivisa fra tanti Paesi europei e non solo, visto che l’apprendistato è uno strumento diffuso a livello internazionale.
Tutti i contratti di apprendistato, tutte e tre le tipologie definite dal decreto legislativo n. 276/03, nascono con l’obiettivo di assicurare ai giovani una formazione utile per l’inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro. Ciò che distingue le tre tipologie contrattuali è essenzialmente la finalità della formazione obbligatoria prevista:
- il conseguimento di un titolo di qualifica valido a livello nazionale per quanto riguarda l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere;
- l’acquisizione di una qualificazione – “in termini di competenze di base, trasversali o tecnico-professionali” – l’apprendistato professionalizzante;
- il conseguimento di un titolo di studio del ciclo secondario o terziario, nonché una certificazione IFTS o un dottorato di ricerca, per quanto riguarda l’apprendistato per il conseguimento di un titolo di studio o di un diploma di alta formazione.
Altra cosa è una pratica avallata per decenni e che tuttora persiste in larga parte del sistema, per cui si rinvengono tanti apprendisti che ricevono al più una formazione di tipo non formale sul lavoro. L’ultimo monitoraggio elaborato dall’Isfol segnala che nel 2007 meno di un apprendista su cinque aveva ricevuto una formazione formale esterna all’impresa all’interno del sistema pubblico.
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Quale ritiene siano le sedi più idonee per svolgere un buon apprendistato?
Proprio perché parliamo di un contratto a causa mista, sono generalmente almeno due le sedi rispetto alle quali va garantita l’idoneità per svolgere un buon apprendistato:
- l’impresa, e in generale l’attività lavorativa svolta dall’apprendista, che deve offrire effettive opportunità di apprendimento al giovane, in relazione anche ad una durata congrua del contratto;
- la sede dell’attività formativa, che pure deve essere adeguata a garantire che la formazione svolta sia efficace. Tali sedi non sono solo e necessariamente le strutture formative accreditate; anche alcune imprese possono svolgere efficacemente tale ruolo. Ma è necessario che tali imprese possiedano requisiti adeguati, in termini di capacità di progettazione, di risorse umane per la docenza e l’accompagnamento, di spazi e attrezzature.
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Ritiene sia importante per l’efficacia dell’apprendistato la costituzione di una rete che coinvolga scuola, formazione professionale, imprese e istituzioni territoriali?
Non solo credo sia importante, ma che sia imprescindibile!
Trattandosi di una formazione obbligatoria, che si realizza all’interno di un contratto di lavoro, l’impresa è un “beneficiario” della formazione al pari degli apprendisti; allo stesso tempo l’impresa esprime il bisogno al quale la formazione deve dare risposta.
Non è un caso che molti esperti parlino dell’apprendistato come di una relazione trilaterale, in cui devono interagire apprendista – impresa – ente di formazione. E questa relazione, che deve essere operativa al livello micro, ovvero in relazione al singolo apprendista e alla singola impresa, deve collocarsi in un quadro di condivisione strategica definito al livello macro, scaturito dalla concertazione fra soggetti di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori e istituzioni territoriali.
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Quanto l’istituto dell’apprendistato può contribuire al contenimento dell’emarginazione e della povertà?
L’apprendistato è nato come strumento rivolto alle fasce più povere al fine di favorirne la mobilità sociale.
Grazie alla possibilità di coniugare l’opportunità di conseguire una qualifica professionale con un’occasione di lavoro reale, con un salario, l’apprendistato consente anche alle famiglie più povere di sostenere il costo dell’istruzione e della formazione. E storicamente in Italia ha svolto questa funzione, in particolare a partire dal secondo dopoguerra.
Le riforme intervenute negli ultimi anni hanno avuto anche l’obiettivo di “salvaguardare” tale obiettivo formativo e di promozione sociale, ampliando il ventaglio delle possibilità di titoli e diplomi conseguibili.
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Sulla base della recente normativa, quali sono secondo Lei le prospettive dell’apprendistato in Italia?
Saranno circa dieci anni che l’apprendistato è al centro di processi di riforma finalizzati a valorizzarne il ruolo formativo e a favorirne la diffusione. Vanno in questa direzione anche l’introduzione di tre tipologie al posto dell’unica precedentemente prevista, l’ampliamento delle finalità formative in termine di titoli acqusibili, ma anche tutta una serie di interventi che hanno ampliato le tutele lavorative degli apprendisti: in particolare, il riconoscimento della malattia e della maternità; e, da ultimo, l’introduzione in via sperimentale degli ammortizzatori in deroga, sia in caso di sospensione dell’attività lavorativa che di licenziamento per crisi aziendale.
Il ministro Sacconi in particolare ha sottolineato in tutti i documenti di programmazione strategica – come il Libro Verde, il Libro Bianco, il Protocollo Italia 2020 per l’occupabilità dei giovani, le Linee guida per la formazione 2010 – la necessità e l’opportunità di fare dell’apprendistato lo strumento principale per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.
E questa indicazione politica sembra trovare riscontro nell’interesse espresso dalle imprese, che da alcuni anni continuano a utilizzare l’apprendistato con sempre maggiore intensità. Almeno fino all’insorgere della recente crisi economica.
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